Lo statuto
Articolo 3 – Scopi
1. La ASP Romanelli – Palmieri non ha scopi di lucro.
2. La ASP Romanelli – Palmieri si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di carattere socio-assistenziale in genere nel rispetto delle volontà testamentarie e delle Tavole di fondazione originarie. In sostanza la ASP Romanelli – Palmieri si propone i seguenti scopi:
a. Finalità nel campo dell’assistenza agli anziani: (…)
b. Finalità nel campo dell’istruzione, educazione e tutela dei minori: (…)
c. Finalità nel campo della prevenzione dei fenomeni del disadattamento sociale, delle tossicodipendenze ed emarginazione giovanile e della socializzazione dei soggetti emarginati nonché dell’assistenza in generale delle persone povere e bisognose: (…)
3. La ASP Romanelli – Palmieri indirizza prioritariamente i propri interventi verso i soggetti residenti nel Comune di Monopoli e nel relativo ambito territoriale.
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Articolo 4 – Attività
1. La ASP Romanelli – Palmieri provvede alla redazione della Carta dei Servizi quale guida per gli utenti e ad illustrazione delle loro garanzie.
2. La ASP Romanelli – Palmieri con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne disciplinerà i requisiti per l’ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all’adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.
3. La ASP Romanelli – Palmieri è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; concorre alla definizione della programmazione ed all’attuazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nel proprio ambito territoriale.
4. La ASP Romanelli – Palmieri può realizzare con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, enti locali e altri enti pubblici e privati in genere le forme di collaborazione e cooperazione prevista dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare la gestione di uno o più servizi o di gestire servizi in affidamento.
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Regolamento di contabilità
Articolo 1 – Principi generali
1. In linea con quanto previsto dall’art. 98 della Legge regionale n. 67/2017, l’ASP adotta la contabilità di tipo economico-patrimoniale, disciplinata dall’art 2423 all’art. 2435 ter del Codice Civile (Libro V – Titolo V – Sezione IX-Del bilancio) e dai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), laddove applicabili.
2. La contabilità economico-patrimoniale viene gestita con la tecnica della partita doppia, adottando un Piano dei conti conforme allo schema di cui all’allegato n. 1 al presente Regolamento.
3. L’ASP hanno autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con criteri imprenditoriali nell’ambito delle disposizioni regionali in materia.
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Articolo 2 – Competenze in materia di programmazione, controllo e contabilità
1. L’ASP, in applicazione con quanto previsto all’art.15 comma 4 della L.R. 15/2004, applica il principio della distinzione dei poteri d’indirizzo e programmazione da quelli di gestione: a tal fine si riportano nei seguiti commi le competenze attribuite ai vari soggetti presenti all’interno dell’Azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza in materia di programmazione e controllo dei risultati dell’attività di gestione.
3. Il Direttore Generale dell’ ASP e i titolari dei centri di responsabilità hanno competenze sulle attività gestionali dell’ASP.
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